È stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 137 del 29.05.2020) il decreto interministeriale con le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell’Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.
Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell’articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto la possibilità:
1) per il datore di lavoro italiano o straniero (titolare di permesso di soggiorno UE di lungo periodo) di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;
2) per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.
Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.
Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dall’1 giugno al 15 luglio.
Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.
Le procedure
Possibilità 1
Presso lo sportello unico per l’Immigrazione istituito nelle prefettura: riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano richiesta in favore di cittadini extracomunitari.
I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo.
Reddito dei datori di lavoro
Per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, devono possedere, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro.
Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona:
i) in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, non deve essere inferiore a 20.000 euro;
ii) in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi, non deve essere inferiore a 27.000 euro.
N.B. La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o di documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo la circolare del 30 maggio specifica: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia).
Tipologia e orario del contratto di lavoro
La dichiarazione di voler concludere un contratto di lavoro nonché quella di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso possono essere presentate esclusivamente per un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno, fatta eccezione per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, per il quale è ammesso l’orario di lavoro a tempo parziale con la retribuzione prevista dal CCNL e comunque non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (importo mensile pari a 498,14 €) [ vedi circolare del 30 maggio ].
Dove si presentano le istanze?
Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dall’1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web dalle ore 7 dell’1 giugno.
È inoltre disponibile un video tutorial che guiderà gli utenti alla compilazione delle domande.
Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza da consegnare in copia al lavoratore.
Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
NB: Solo in caso di dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro è previsto anche il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, che verranno determinate con nuovo decreto interministeriale.
Lo Sportello unico per l’Immigrazione, dopo aver verificato le istanze e acquisiti i pareri favorevoli della questura e dell’ispettorato territoriale del Lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla questura tramite gli uffici postali competenti.
I datori di lavoro potranno avvalersi per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.
Al fine di fornire chiarimenti sulle procedure e in risposta ai quesiti più ricorrenti sono, inoltre, in corso di predisposizione le frequency ask questions (FAQ).
Un’area di supporto agli utenti, con funzioni di help desk, all’indirizzo http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI, sarà attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Per informazioni sulla procedura è disponibile la seguente casella di posta elettronica dedicata: infoemersione2020@interno.it.
La convocazione in Prefettura
Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello Unico convoca le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione di seguito indicata che dovrà essere esibita:
1) documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità;
con riferimento al documento di identità del lavoratore, qualora nell’istanza sia stato indicato un documento scaduto o qualora il documento indicato sia scaduto nelle more della definizione della procedura, copia dello stesso dovrà comunque essere esibita;
nel caso di mancanza di documento possono essere esibiti documenti equipollenti, quali ad esempio:
lasciapassare comunitario
lasciapassare frontiera
titolo di viaggio per stranieri
titolo di viaggio apolidi
titolo di viaggio rifugiati politici
attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica in Italia del Paese di origine;
N.B.:Potrà, inoltre, essere indicato in via eccezionale anche il permesso di soggiorno scaduto, fermo restando che all’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione lo straniero dovrà essere in possesso di un documento di identità in corso di validità.
2) ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
3) ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;
4) prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all’8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (a titolo meramente esemplificativo: certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli, tessere nominative dei mezzi pubblici, certificazioni provenienti da forze di polizia, titolarità di schede telefoniche o contratti con operatori italiani, documentazione proveniente da centri di accoglienza e/ o di ricovero autorizzati anche religiosi, le attestazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia);
5) certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato SSN, rilasciata in data antecedente all’inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell’autosufficienza (nel caso in cui la dichiarazione riguardi l’attività di assistenza alla persona);
6) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;
7) marca da bollo il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda;
8) ogni altra documentazione che lo Sportello Unico ritenga necessario acquisire.
Nell’ipotesi della mancata presentazione della documentazione o di documentazione insufficiente, lo Sportello Unico richiederà un’integrazione e fisserà la data di un nuovo appuntamento. Qualora la documentazione non venisse integrata come richiesto, si procederà al rigetto dell’istanza.
Buongiorno se il mio permesso di soggiorno scaduto nel 2014 , posso fare il permesso di soggiorno x 6 mesi attesa occupazione. Grazie
despues de tanto tiempo te conviene buscar un jefe para ingresar en la regularizacion , salvo que tu ultimo contrato de trabajo haya sido por trabajo domestico o agricola puedes pedir un permiso provisorio